STATUTO

                                                                      ASD Fontana Liri APS

                                                                                            ART. 1

                                                                      Denominazione, sede e durata

1. E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm.ii, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii e del Codice Civile l'Associazione di Promozione Sociale e Sportiva dilettantistica, denominata " Associazione Sportiva Dilettantistica Fontana Liri Associazione di Promozione Sociale" e in forma abbreviata " ASD Fontana Liri APS" (di seguito "Associazione").

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Fontana Liri (FR) Via Pola n. 60 ed ha durata illimitata. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione farà uso sia dell'indicazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD", che di "Associazione di promozione sociale" e dell'acronimo APS, nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché alle norme e direttive delle federazioni sportive a cui si iscriverà, nonché al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

                                                                                                  ART. 2

                                                                                       Finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a) valorizzare lo sport come esercizio di partecipazione alla vita del territorio e concorrere alla formazione integrale e sociale di ragazzi/e e dei giovani, valorizzando la loro domanda educativa e la promozione dello sport;

b) incentivare i giovani alla pratica dello sport e promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona, anche in collaborazione con altre organizzazioni;

c) favorire forme di aggregazione sociale per contrastare l'emarginazione sociale e combattere il disagio economico;

d) concorrere alla creazione di momenti e spazi ricreativi e di socializzazione per favorire la pratica sportiva in tutte le sue esplicazioni, nonché per la diffusione dell'arte e della cultura italiana e straniera in tutte le sue esplicazioni, anche tramite il turismo sociale;

e) indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;

f) promuovere attività culturali, sociali, ricreative, salutistiche, del tempo libero, ambientalistiche e del turismo sociale, che possono contribuire all'arricchimento della persona umana;

g) perseguire, inoltre, finalità assistenziali, di promozione sociale e del benessere psico-fisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità, anche a favore di soggetti disabili

2. In qualità di ASD, l'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nell'ambito calcistico ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal CONI, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L'Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un'altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

3. In qualità di Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, l'Associazione può esercitare, in via principale, oltre all'attività sportiva dilettantistica (ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), anche le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

v) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

w) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

x) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

y) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione persegue le finalità di cui ai commi precedenti mediante lo svolgimento delle predette attività di interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

5. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può, altresì, svolgere le proprie attività di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.

6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche. A tal fine, è demandata all'Assemblea la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e criteri.

7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3

Colori sociali dell'associazione

I colori sociali dell'associazione che saranno impiegati soprattutto nelle discipline sportive, sono Il bianco e l'azzurro.

Art. 4

Affiliazione

L'Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché in caso di esercizio di altre discipline sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all'attività sportiva.

ART. 5

Ammissione degli associati

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno e alle rispettive federazioni a cui l'associazione si è affiliata.

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività istituzionali. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

8. Possono essere ammessi allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche solo i tesserati in regola con i dettami previsti dall'organismo affiliante.

ART. 6

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare hanno il diritto di - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; - esaminare i libri sociali; - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; - frequentare i locali dell'associazione; - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; - denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente statuto ed eventuali regolamenti interni, come ad esempio il Codice Etico.

ART. 7

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, ovvero, arreca danni materiali o morali di rilevante gravità all'Associazione può essere escluso previa delibera dall'assemblea, adottata con voto segreto e dopo aver ascoltato le ragioni dell'interessato.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. L'associato recedente deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, anche mediante e-mail. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia effettuata almeno 3 mesi prima.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8

Organi

1. Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - l'Organo di controllo.

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo, laddove nominato.

ART. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 30 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente data, orario, luogo, ordine del giorno ed eventuale data della seconda convocazione.

4. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

5. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dall'estensore dello stesso. I verbali sono conservati presso la sede dell'associazione.

6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove previsto o ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi ai sensi dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera sulla esclusione degli associati;

e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

f) delibera lo scioglimento;

g) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla competenza della stessa dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

9. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi dopo non meno di 24 ore dalla prima, l'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 10

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti compreso tra tre e sette, compreso il Presidente e il Vice Presidente.

3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge e statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:

a) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

b) la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

c) la predisposizione del bilancio d'esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

e) la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

f) la deliberazione sull'ammissione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;

g) la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;

h) la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.

8. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

9. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

10. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11. Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI.

ART. 11

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto i componenti del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per revoca della nomina disposta mediante delibera dell'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è nominato in composizione monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice civile. L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n.

231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo deve essere costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

5. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

ART. 13

Revisione legale dei conti

1. Laddove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Organo di controllo può esercitare l'incarico della revisione legale dei conti, a condizione che il componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Qualora il componente dell'Organo di controllo non sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 14

Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche.

ART. 15

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 16

Bilancio sociale

1. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 17

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - registro dei volontari; - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni sportive dilettantistiche.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 compente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 19

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché a quanto previsto dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I del medesimo D.lgs. n. 36/2021, in quanto compatibili con il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.